Condizioni generali di contratto
Condizioni generali di contratto della ditta Kraftmann Umzüge
1. Ambito di applicazione
Le presenti condizioni si applicano a tutti i contratti relativi al trasporto di beni da trasloco e al loro stoccaggio, nonché alle operazioni di imballaggio, stipulati tra il committente e il contraente. La ditta Kraftmann Umzüge, rappresentata dall’amministratore delegato Adil Dogan, è di seguito denominata “contraente”.
La persona, la famiglia, l’azienda o l’ente pubblico che effettua il trasloco è di seguito denominata “committente”.
2. Diritto applicabile
A tutti i contratti di trasporto stipulati in base alle presenti condizioni si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania.
3. Obblighi di informazione del committente
Il committente è tenuto a informare tempestivamente la ditta Kraftmann Umzüge, prima del trasporto dei beni oggetto del trasloco o del trasporto, in merito a tutti i fattori necessari che potrebbero influire sull’esecuzione o sul rispetto del contratto.
Tra questi rientrano, oltre al tipo e alle caratteristiche dei beni oggetto del trasloco o del trasporto, anche il peso, la quantità, le scadenze da rispettare, nonché i requisiti tecnici del veicolo e gli eventuali accessori necessari.
È inoltre necessario fornire informazioni sul valore del materiale prima dell’assegnazione dell’incarico, qualora ciò sia rilevante per il committente.
Inoltre, il committente è tenuto a informare la ditta Kraftmann Umzüge in merito alla presenza di mobili di grandi dimensioni o ingombranti e alle eventuali difficoltà di trasporto che ne potrebbero derivare nel luogo di scarico. I costi sostenuti successivamente per l’utilizzo di mezzi ausiliari quali montacarichi ecc. non sono a carico della ditta Kraftmann Umzüge.
Il committente comunica alla Kraftmann Umzüge se e quali difetti siano presenti su mobili, oggetti o apparecchiature elettroniche.
La Kraftmann Umzüge non può essere ritenuta responsabile per difetti nascosti e non segnalati, quali graffi sui mobili o su altri oggetti.
4. Offerta ed esecuzione
Kraftmann Umzüge, in qualità di appaltatore, si fa carico di tutti i lavori indicati nella conferma d’ordine scritta. I servizi riportati nell’offerta devono essere confermati per iscritto dal committente. Tutti gli altri lavori, o quelli richiesti durante o dopo la stipula del contratto, saranno fatturati a parte.
Il trasportatore non è responsabile del rischio di fraintendimento di conferme d’ordine, istruzioni e comunicazioni non scritte da parte del mittente, né di quelle rivolte a persone del trasportatore non autorizzate ad accettarle.
5. Misure di sicurezza durante il trasporto
Il committente è tenuto a fissare in modo adeguato per il trasporto le parti mobili o elettroniche di apparecchiature altamente sensibili, quali ad esempio lavatrici, televisori, radio, impianti hi-fi e sistemi informatici.
Kraftmann Umzüge, in qualità di appaltatore, non è tenuta a verificare la corretta fissazione delle apparecchiature per il trasporto.
6. Lavori elettrici e di installazione
I dipendenti dell'appaltatore non sono autorizzati né tenuti a eseguire lavori di installazione elettrica, del gas, di fissaggio con tasselli o di altro tipo. A tal fine è necessario stipulare un accordo separato in forma scritta.
7. Servizio di mediazione per artigiani
Qualora siano necessari artigiani per la ristrutturazione, la pulizia o le modifiche di un immobile in vista del trasloco, su richiesta del committente, il contraente provvederà a procurare l’artigiano di cui si ha bisogno. Kraftmann Umzüge, in qualità di appaltatore, non è tuttavia responsabile del personale procurato e delle relative prestazioni, ma è autorizzata a effettuare il pagamento direttamente all’artigiano e a emettere al committente la fattura relativa alle attività svolte dall’artigiano, salvo che non sia stato concordato che il committente effettui il pagamento direttamente all’artigiano.
8. Spese di cancellazione
Qualora il committente receda dal contratto di trasloco stipulato, saranno applicate le seguenti penali di recesso: fino a 10 giorni prima della data concordata per l’esecuzione del servizio, il 50%; fino a 5 giorni prima della data concordata per l’esecuzione del servizio, il 70%; a partire da 3 giorni prima della data concordata per l’esecuzione del servizio, il 100% del compenso netto concordato per il trasloco (IVA esclusa).
9. Consegna del bene
Il materiale da trasportare viene consegnato alla ditta Kraftmann Umzüge senza imballaggio. Nel caso di beni già imballati, è possibile far valere i diritti di risarcimento per danni solo se l’imballaggio è danneggiato e ciò viene segnalato alla ditta Kraftmann Umzüge prima dello disimballaggio. Non è possibile far valere richieste di risarcimento presentate dopo l’accettazione del materiale da trasloco, le quali devono essere presentate per iscritto.
10. Modalità di pagamento, aumento del compenso
Salvo diversamente concordato, i pagamenti devono essere effettuati in contanti sul posto e dopo lo scarico!
In caso di traslochi a lunga distanza, è necessario versare un acconto del 50% dopo il carico e il saldo in contanti al completamento dell’incarico!
Qualora la quantità dei beni da traslocare differisca dalle indicazioni fornite al momento della stipula del contratto, la ditta Kraftmann Umzüge ha il diritto di aumentare proporzionalmente il compenso.
11. Ritardo nel pagamento, compensazione
Il ritardo nel pagamento si verifica, senza che sia necessario alcun sollecito o altro presupposto, al più tardi 14 giorni dopo la ricezione della fattura, a meno che il ritardo non sia già subentrato in precedenza ai sensi di legge. In caso di ritardo, Kraftmann Umzüge ha il diritto di esigere almeno interessi pari al 5% in più rispetto al tasso di base della BCE in vigore al momento in cui si è verificato il ritardo. Qualora tale tasso di riferimento venisse abolito, al posto del tasso di sconto della Deutsche Bundesbank subentrerà il corrispondente tasso di riferimento sostitutivo. I diritti derivanti dal contratto di trasporto e i crediti connessi derivanti da atto illecito e da arricchimento senza causa possono essere compensati solo con crediti esigibili, incontestati nella causa e nell’ammontare o accertati con sentenza passata in giudicato.
12. Importo massimo di responsabilità
La responsabilità della ditta Kraftmann Umzüge è limitata a 620,00 € per metro cubo di volume di carico. Il committente può concordare una copertura assicurativa più ampia. In tal caso, Kraftmann Umzüge stipulerà un’assicurazione separata per il trasloco in questione. Il premio assicurativo che ne deriva è a carico del committente.
13. Esclusioni di responsabilità
Non si assume alcuna responsabilità qualora la perdita o il danneggiamento siano imputabili ai seguenti rischi:
– Trasporto di metalli preziosi, gioielli, pietre preziose, denaro, francobolli, monete, oggetti d’arte, titoli o atti
– Imballaggio inadeguato, mancanza di misure di sicurezza sugli apparecchi elettrici (ad es. lavatrice) o di etichettatura da parte del committente.
– Movimentazione, carico o scarico della merce da parte del committente
– Trasporto di merce non imballata dal vettore in contenitori
– Carico o scarico di merce le cui dimensioni e peso non corrispondono agli spazi disponibili nel punto di carico o scarico, a condizione che il vettore abbia preventivamente segnalato al committente il rischio di danneggiamento e che il mittente abbia insistito per l’esecuzione del servizio.
– Trasporto di animali vivi o piante
– Natura intrinseca o difetti della merce, a causa dei quali essa è particolarmente soggetta a danni, in particolare per rottura, malfunzionamenti, ruggine, deterioramento interno o perdite.
Il contraente, nella fattispecie Kraftmann Umzüge, non risponde di eventuali sinistri segnalati dopo la firma del verbale di consegna. Il verbale di consegna deve essere controfirmato dal committente dopo lo scarico e/o il sistemazione dei beni trasportati, nonché dopo la prima ispezione da parte del committente stesso. Eventuali difetti devono essere immediatamente annotati dal committente nel verbale di consegna.
14. Notifica del sinistro
I diritti derivanti dalla perdita o dal danneggiamento della merce decadono:
– Se il danno era riconoscibile esternamente e non è stato segnalato per iscritto al contraente al più tardi il giorno della consegna della merce.
– Se il danno non era riconoscibile esternamente e non è stato segnalato al contraente entro 14 giorni dalla consegna, ai sensi del § 451 f HGB.
– Sono esclusi i danni alle apparecchiature tecniche, poiché il contraente non può verificarne il funzionamento prima del trasloco.
15. Diritto di pegno
Kraftmann Umzüge detiene un diritto di pegno sui beni da traslocare a copertura di tutti i crediti derivanti dal contratto di trasloco. L’azienda può rifiutare la consegna fintantoché il corrispettivo non sia stato pagato.
La ditta Kraftmann Umzüge ha il diritto di addebitare le spese di deposito sostenute (fino al completo pagamento della fattura). Tali spese devono essere saldate prima della consegna.
16. Luogo di adempimento
Come luogo di adempimento e foro competente, nella misura consentita dalla legge, si concorda la sede della società Kraftmann Umzüge, amministratore delegato Adil Dogan. Si applica il diritto tedesco.
17. Clausola di salvaguardia
In caso di invalidità di singole clausole contrattuali, il contratto rimane valido per il resto. In tal caso, le parti contraenti sono tenute a concordare, in merito alle clausole invalide, disposizioni che si avvicinino il più possibile al risultato economico desiderato.
18. Mance
Le mance sono somme versate volontariamente dal committente al personale addetto al trasloco. Non fanno parte del compenso concordato contrattualmente e non possono quindi essere detratte dalla fattura della ditta di traslochi né addebitate su di essa.
Stipula del contratto
- Le offerte del contraente (traslocatore) sono soggette a modifiche e non vincolanti, salvo diversa indicazione espressa.
- Il contratto si perfeziona quando il committente conferma l'offerta del contraente per iscritto tramite e-mail o in altra forma scritta. A tal fine non è necessaria una firma autografa.
- L'accettazione dell'offerta tramite e-mail costituisce un ordine vincolante ed è equiparabile a un contratto firmato.
Responsabilità
Informazioni importanti sulla responsabilità del trasportatore di mobili, compresi gli accordi in materia di responsabilità e l'assicurazione sul trasporto ai sensi del § 451 g del Codice commerciale tedesco (HGB)
In questa pagina sono riportate le nostre condizioni di responsabilità. Per garantire una collaborazione senza intoppi, raccomandiamo ai nostri clienti di leggerle attentamente, poiché in esse vengono menzionati indirettamente anche molti obblighi di collaborazione a carico dei clienti.
Il vettore (di seguito denominato “traslocatore”) è responsabile ai sensi del contratto di trasloco e del Codice commerciale tedesco (HGB). Per i trasporti di beni da trasloco con destinazione al di fuori della Germania si applicano gli stessi principi di responsabilità. Ciò vale anche nel caso in cui vengano utilizzati mezzi di trasporto di tipo diverso.
L’impresa di traslochi è responsabile per i danni derivanti dalla perdita o dal danneggiamento dei beni oggetto del trasloco nel periodo compreso tra il momento del ritiro per il trasporto e quello della consegna, oppure dal superamento dei termini di consegna (responsabilità per custodia).
Il trasportatore di mobili è esonerato dalla responsabilità nella misura in cui la perdita, il danneggiamento o il superamento dei termini di consegna siano dovuti a circostanze che il trasportatore di mobili non avrebbe potuto evitare nemmeno con la massima diligenza e di cui non avrebbe potuto scongiurare le conseguenze (evento inevitabile).
La responsabilità del trasportatore per smarrimento o danneggiamento è limitata a un importo di 620 euro per metro cubo di spazio di carico necessario all’adempimento del contratto. – In caso di superamento del termine di consegna, la responsabilità del trasportatore è limitata al triplo dell’importo del nolo. – Qualora il trasportatore di mobili sia responsabile, a causa della violazione di un obbligo contrattuale connesso all’esecuzione del trasloco, per danni non derivanti dalla perdita o dal danneggiamento dei beni trasportati o dal superamento dei termini di consegna, e si tratti di danni diversi da quelli materiali e alle persone, in tal caso la responsabilità è limitata al triplo dell’importo che sarebbe dovuto in caso di perdita dei beni.
Il trasportatore di mobili è esonerato dalla propria responsabilità nella misura in cui la perdita o il danneggiamento siano imputabili a uno dei seguenti rischi:
Trasporto di metalli preziosi, gioielli, monete, titoli o atti.
Imballaggio o etichettatura insufficienti da parte del cliente.
Scatole imballate dal cliente stesso e non dal trasportatore.
Movimentazione, carico o scarico dei beni da trasloco da parte del mittente.
Trasporto di beni in contenitori non imballati dal trasportatore.
Carico o scarico di beni da trasloco le cui dimensioni o il cui peso non corrispondono agli spazi disponibili nel luogo di carico o di scarico, a condizione che l’impresa di traslochi abbia preventivamente segnalato al mittente il rischio di danneggiamento e che il mittente abbia insistito per l’esecuzione del servizio.
Trasporto di animali vivi o piante.
Natura intrinseca o difetti dei beni da trasloco, a causa dei quali questi sono particolarmente soggetti a danni, in particolare per rottura, malfunzionamenti, ruggine, deterioramento interno o perdite.
Qualora si sia verificato un danno che, in base alle circostanze del caso, avrebbe potuto derivare da uno dei rischi indicati ai punti da 1 a 8, si presume che il danno sia derivato da tale rischio. Il trasportatore di mobili può invocare i motivi specifici di esclusione della responsabilità solo se ha adottato tutte le misure che gli incombevano in base alle circostanze e ha osservato le istruzioni particolari.
Qualora il trasportatore di mobili sia tenuto a risarcire il danno a causa di una perdita, il risarcimento deve corrispondere al valore della merce nel luogo e al momento della presa in carico per il trasporto. In caso di danneggiamento della merce, deve essere risarcita la differenza tra il valore della merce integra e quello della merce danneggiata. Il valore dei beni trasportati è determinato di norma in base al prezzo di mercato, altrimenti in base al valore corrente di beni della stessa natura e qualità. Devono inoltre essere rimborsate le spese sostenute per l’accertamento del danno.
Le esclusioni e le limitazioni di responsabilità si applicano anche a qualsiasi diritto extracontrattuale del mittente o del destinatario nei confronti del trasportatore di mobili a causa della perdita o del danneggiamento dei beni oggetto del trasloco o del superamento del termine di consegna.
Le esclusioni e le limitazioni di responsabilità non si applicano qualora il danno sia imputabile a un’azione o a un’omissione compiuta dal trasportatore di mobili con dolo o colpa grave e nella consapevolezza che il danno si sarebbe probabilmente verificato.
Qualora vengano avanzate richieste di risarcimento danni a titolo di responsabilità extracontrattuale nei confronti di un membro del personale dell’impresa di traslochi a causa della perdita o del danneggiamento dei beni trasportati o del superamento del termine di consegna, anche quest’ultimo può avvalersi dell’esonero e della limitazione di responsabilità. Ciò non si applica qualora abbia agito con dolo o per negligenza grave, essendo consapevole della probabilità che si verificasse un danno.
Qualora il trasloco venga effettuato, in tutto o in parte, da un terzo (trasportatore incaricato del trasloco), quest’ultimo risponde dei danni derivanti dalla perdita o dal danneggiamento dei beni o dal superamento del termine di consegna durante il trasporto da lui effettuato, allo stesso modo del trasportatore. Il trasportatore incaricato può far valere tutte le eccezioni spettanti al trasportatore in base al contratto di trasporto. Qualora venga avanzata una richiesta di risarcimento nei confronti del personale del trasportatore incaricato, a quest’ultimo si applicano le disposizioni relative alla responsabilità del personale.
Il trasportatore di mobili informa il mittente della possibilità di concordare con lui, dietro pagamento di un corrispettivo adeguato, una responsabilità più ampia rispetto a quella prevista dalla legge.
Il trasportatore informa il mittente della possibilità di assicurare la merce presso di lui, previo pagamento di un premio separato.
Qualora tra le merci oggetto del trasloco siano presenti merci pericolose (ad es. benzina o oli), il mittente è tenuto a comunicare tempestivamente all’impresa di traslochi la natura del pericolo rappresentato da tali merci (ad es. rischio di incendio, liquidi corrosivi, sostanze esplosive ecc.).
